COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA?

COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA?

Tra le informazioni più richieste rispetto alla nuova normativa, c’è sicuramente come emettere la fattura elettronica.
Ecco spiegato, nel dettaglio, come procedere.

COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA? SCADENZE E TEMPISTICHE

Il cedente/prestatore (fornitore) per il primo semestre 2019 potrà emettere la fattura elettronica entro la liquidazione IVA del periodo (16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione) senza incorrere in nessuna sanzione.
Nel caso in cui si dovesse emettere la fattura elettronica entro la liquidazione IVA del periodo successivo, si applicherà la sanzione ridotta dell’80%.

Dal 1° Luglio il D.L. 119 del 23/10/2018 ha stabilito che il termine per emettere la fattura elettronica immediata è di 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione, con l’implicito obbligo di indicare un nuovo elemento in fattura, ovvero la data di effettuazione dell’operazione, se diversa da quella di emissione.

Un approfondimento deve esser fatto nel caso di emissione della fattura differita, in quanto l’adempimento della fattura elettronica non ha modificato le disposizione di cui all’art. 21, comma 4, del DPR 633/1972.

Si può emettere una fattura elettronica entro il 15 giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

come emettere una fattura elettronica

COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA? UN ESEMPIO PRATICO

Per comprendere chiaramente come emettere una fattura elettronica si propone il seguente esempio.

Per le operazioni di cessioni di beni effettuate in data 20.1.2019 l’operatore IVA potrà emettere una fattura elettronicadifferita” il 10.02.2019 avendo cura di:

  • emettere al momento della cessione (20.1), un ddt o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal DPR n.472/96) che accompagni la merce;
  • datare la fattura elettronica 10.2.2019 indicando i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
  • far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.

COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA? I CASI PARTICOLARI

In capo ai cedenti/prestatori che emettono una fattura nei confronti dei privati, minimi e forfetari e condomini sussistono due obblighi:

  • inviare al SdI la fattura indicando nel codice destinatario “0000000”. L’invio è obbligatorio per rendere la fattura fiscalmente valida;
  • consegna della stessa in formato cartaceo ai privati, minimi e forfetari.

In riferimento alle fatture emesse ai condomini è consigliabile per gli amministratori di condominio avere per ogni condominio che amministrano una casella PEC così da ripartire i flussi delle fatture passive che arriveranno.

  • Obbligo della fattura elettronica per i documenti emessi nei confronti di operatori economici non residenti nel territorio dello stato che hanno una stabile organizzazione in Italia. Per gli esportatori abituali, ossia aziende che regolarmente compiono operazioni con soggetti residenti all’estero, non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica; il cedente/prestatore ha facoltà di emettere la fattura elettronica indicando nel campo codice destinatario “XXXXXXX”. In tal caso verrà meno l’adempimento dell’esterometro, il cui funzionamento è similare alla comunicazione dati fatture in cui vengono riepilogati i datti delle fatture emesse nel periodo di riferimento. La scadenza è mensile.

COME EMETTERE LA FATTURA ELETTRONICA – LE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Per le fatture emesse, l’annotazione nei registri iva dovrà essere compiuta entro il 15 giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Come accennato in precedenza, maggiore attenzione dovrà essere posta dall’1/7/2019 in quanto si potranno verificare due situazioni:

  • se la fattura è emessa lo stesso giorno in cui è avvenuto il momento di effettuazione dell’operazione, nel documento non deve essere indicato alcun elemento aggiuntivo (il giorno indicato nel campo “data” coincide con quello di trasmissione al SDI);
  • se la fattura è invece emessa in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell’operazione (e comunque entro i 10 giorni) devono essere specificati obbligatoriamente sia la data di emissione che la data di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi).

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